IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 1995, con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1996-1998, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica; Preso atto che il Programma statistico nazionale, per il triennio 1996-1998, comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale; Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richieste; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta: E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni, rientranti nel Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 121